Quale ‘’documentazione acustica’’ devo allegare?
Quali campi devo riempire nel modulo della CILA/SCIA?

Ecco la guida per capire subito cosa ti serve presentare!

Questa è la nostra sintesi degli adempimenti acustici necessari per la richiesta di titoli autorizzativi per interventi edilizi privati (DIA, SCIA, permesso di costruire, etc. – per edifici pubblici valgono in aggiunta anche i Criteri Ambientali Minimi, qui non riportati) o richieste di autorizzazione per nuove attività produttive ed infrastrutture.

Rimarranno sempre dei casi ‘’particolari’’, per cui siamo a piena disposizione per un confronto specifico, certi che la sintesi sarà utile per indirizzare l’iter progettuale e autorizzativo.

principali-tipologie-di-documentazione-acustica-esistenti
quale-documentazione-occorre-per-tipologia-di-intervento
cosa-cambia-nella-procedura-di-autorizzazione-di-inizio-attivita
cosa-cambia-nella-procedura-di-asseverazione-agibilita

Principali tipologie di documentazione acustica esistenti

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI: riguardano la protezione acustica di chi utilizza l’edificio, compreso isolamento acustico tra unità immobiliari e rumore di impianti asserviti all’edificio. Sono richiesti per tutte le destinazioni tranne edifici produttivi, artigianali e similari. Per edifici nuovi devono essere redatti da Tecnico Competente in Acustica, per edifici esistenti possono essere asseverati dal Progettista;

CLIMA ACUSTICO: valuta la rumorosità presente in un luogo (presente e futura) e l’adeguatezza della stessa al fine di edificare edifici sensibili (es. scuole, ospedali, etc.) o residenziali prossimi a opere per cui è richiesta la valutazione di impatto acustico;

IMPATTO ACUSTICO: analizza la rumorosità di attività potenzialmente disturbanti, quali attività produttive, infrastrutture, pubblici esercizi, impianti in generale.

Oltre a queste potrebbe essere richiesto di sviluppare altre documentazioni:

IMPATTO ACUSTICO CANTIERE: anche per il cantiere può essere richiesta una valutazione previsionale dell’impatto acustico di cantiere. La regolamentazione è comunale e va analizzata caso per caso. In molti luoghi non è necessaria, in altri è sufficiente una semplice richiesta di deroga da parte del titolare dell’attività, altre volte occorre valutare previsionalmente l’impatto acustico e prevedere eventuali opere di mitigazione (barriere acustiche mobili, etc.).

COLLAUDO ACUSTICO A FINE LAVORI: Il collaudo acustico strumentale a fine lavori è l’unico modo di avere certezza del rispetto in opera dei requisiti acustici passivi ed è la documentazione che permette al Direttore Lavori ed al Costruttore di avere la giusta serenità di quanto asseverano ai sensi del Regolamento di Igiene quando dichiarano il rispetto dei requisiti acustici passivi.

ACUSTICA D’INTERNI: È relativa al controllo del riverbero interno ad un ambiente e permette di migliorare l’intellegibilità del parlato. In alcuni casi è obbligatoria, ad es. per aule scolastiche, piscine collettive, presenza di impianti di evacuazione. Anche dove non cogente è un aspetto che se controllato aumenta notevolmente il comfort per gli utenti, ad. Esempio in locali pubblici, bar e ristoranti, sale conferenze.

Quale documentazione occorre per tipologia di intervento

quale-documentazione-acustica-per-tipo-intervento-edilizio

Cosa cambia nella procedura di autorizzazione di inizio attività

Nello specifico l’ultima variante alla modulistica di Regione Lombardia, aggiornata con “D.d.s. 19 febbraio 2020 – n. 2018: Aggiornamento della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. XI/784 del 12 novembre 2018”, la “Relazione tecnica asseverazione unica” si presenta come nella prima immagine qui sotto.

Proseguendo nel documento si trova il punto relativo agli aspetti acustici, in cui indicare quali ambiti sono da prendere in considerazione, seconda immagine qui sotto.

relazione-tecnica-asseverazione-unica-frontespizio
asseverazione-unica-tutela-inquinamento-acustico

Sempre Regione Lombardia con l’art. 22 della Legge n. 11/2020, ha soppresso la “fase sperimentale acustica” riportata nel comma 5 all’articolo 7 della LR 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”, indicando che, con deliberazione della Giunta regionale, saranno adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica in opera del rispetto dei “requisiti acustici degli edifici” e delle “sorgenti sonore interne”.

Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”

Art. 22 (Modifiche all’articolo 7 della L.R. 13/2001)

  1. All’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 (norme in materia di inquinamento acustico) (21) sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) Al comma 2 le parole ‘, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5,’ sono soppresse;
  3. b) Il comma 5 è sostituito dal seguente: ‘5. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.’.

Sopprimendo la fase sperimentale acustica per i nuovi edifici diventa obbligatorio che le relazioni di valutazione dei requisiti acustici passivi siano redatte da una figura specifica, il Tecnico Competente in Acustica, mentre prima poteva essere sviluppata anche da “tecnici edili”.

L’art. 7 aggiornato diventa quindi:

Art. 7. Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

  1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
  2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.

La scritta rossa barrata elide la frase soppressa dall’art. 22 della L.R. n. 11 del 21.5.2020. A fine lavori sarà quindi necessario presentare la Relazione tecnica asseverazione agibilità sempre secondo il modello regionale.

Cosa cambia nella procedura di asseverazione agibilità

A fine lavori necessiterà presentare la “Relazione tecnica asseverazione agibilità”, sempre secondo il modello regionale (prima immagine qui sotto).

Il punto 4 della relazione asseverata, qui sotto nella seconda immagine, prevede quale documentazione va consegnata per quanto riguarda i requisiti acustici passivi.

relazione-tecnica-asseverazione-agibilita-frontespizio
asseverazione-agibilita-requisiti-acustici-passivi

Il modulo non brilla per immediatezza di comprensione. Il nostro parere, analizzando con un po’ di buon senso la normativa in esso richiamata, è di presentare a fine lavori la dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi da parte del Direttore dei Lavori e del Costruttore, unitamente ad una relazione di collaudo acustico a fine lavori a firma di Tecnico Competente in Acustica. Vediamo cosa prevede la normativa richiamata.

L’Art. 7, comma 4, della Legge Regionale 13/2001 prevede:

Art. 7 – Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

[omissis – primi 3 commi]

  1. Il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.

Serve quindi riferirsi al regolamento di igiene e controllare cosa preveda in merito alle “modalità operative di dettaglio”.

Premesso che deve essere sempre preso in riferimento il regolamento di ogni comune, analizziamo il Regolamento Locale di Igiene tipo della Regione Lombardia (R.L.I.), che in assenza di specifiche modifiche da parte del singolo comune è stato esteso d’ufficio a tutto il territorio regionale lombardo.

Diciamo anche che solo pochi comuni hanno modificato la parte relativa agli aspetti acustici, riportati nel Titolo III, Capitolo E del R.L.I.

L’Art. 3.4.51 del Regolamento Locale di Igiene prevede:

3.4.51. Misurazioni e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committec) come specificato all’art. 2.8.2 del Titolo II.

Interessante e particolarmente lungimirante poiché rimanda alle norme tecniche sempre aggiornate … ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, aspetto che molto spesso genera visioni differenti da parte dei tecnici di misura.

La cosa fondamentale è che “le misure atte a verificare i requisiti […] devono essere effettuate in opera”.

Che tradotto per i non tecnici acustici significa: collaudo acustico in opera!

L’art. 3.4.52 R.L.I. prevede poi che i parametri [acustici] vadano assicurati e dichiarati dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori.

3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico

Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell’autorizzazione all’uso della costruzione, a secondo della zona come definita all’art. 2.8.6. del Titolo II, [omissis]

Vi sono comunque dei “dubbi interpretativi” nella richiesta, ad esempio perché il Regolamento di Igiene prevede esplicitamente requisiti acustici passivi solamente per alloggi e ad altre destinazioni in base all’art. 3.4.2. “Estensione campo di applicazione”, che prevede: “i requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari”, e non per altre destinazioni d’uso ricomprese dal DPCM 5 dicembre 1997, anche se l’art. 19 della Legge Regionale Lombardia n. 13/2001 prevede:

Art. 19 – Adeguamenti dei regolamenti edilizi e d’igiene.

  1. I regolamenti edilizi e d’igiene devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro un anno dall’entrata in vigore della stessa.

E come tale si ritiene che ogni regolamento di igiene o edilizio acquisisca “tout court” il DPCM 5 dicembre 1997 come riferimento richiesto dall’art. 7 della L.R. Lombardia n. 13/2001, di seguito riportato.

Art. 7. Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

  1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
  2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma1.

La scritta rossa barrata elide la frase soppressa dall’art. 22 della L.R. n. 11 del 21.5.2020. E quindi?

Quindi, seguendo quanto richiesto dalla normativa attivando il fattore buon senso la strada a nostro avviso corretta prevede che per ottenere l’agibilità occorra predisporre:

– un collaudo acustico strumentale a fine lavori, almeno a campione su un numero di elementi significativo e idoneo a dare una sufficiente garanzia di estendibilità dei risultati a tutto l’edificio, a cura di Tecnico Competente in Acustica (per legge unica figura titolata ad eseguire misurazioni);

una dichiarazione da parte del Direttore Lavori e Costruttore del rispetto in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici, serenamente supportati dalla documentazione di cui al punto precedente.

Per concludere precisiamo che quanto sopra è relativo ad edifici privati, mentre per edifici pubblici per i quali risulta applicabile il DM 11/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi in Edilizia) introduce ulteriori adempimenti e parametri da rispettare.

Si spera che le nuove linee guida attese per l’inizio del 2021 colmino i dubbi rimanenti e garantiscano chiarezza applicativa nell’ambito dell’acustica edilizia e ambientale.

Fonometri_per_impatto_acustico_city_life